(massima n. 1)
In tema di falsa testimonianza, l'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, c.p., esclude la punibilitą del testimone che abbia reso false dichiarazioni al fine di sottrarsi al pericolo di essere incriminato per un reato in precedenza commesso. (Nella specie, l'imputato, sentito come teste, aveva dichiarato falsamente al giudice civile di essere stato destinatario, da parte di altro condomino, di una delega per la partecipazione ad un'assemblea condominiale; tale condotta era stata tenuta al fine di evitare di ammettere la falsificazione del verbale di assemblea in cui della delega in questione, in realtą inesistente, era stata redatta annotazione).