(massima n. 1)
La causa di non punibilità prevista dall'art. 384, primo comma, c.p.p., non può applicarsi al testimone in un processo civile di cui è parte un suo prossimo congiunto, quando la regiudicanda investe profili di esclusiva rilevanza economica e dall'assunzione della prova testimoniale non può derivare alcun nocumento alla libertà o all'onore del teste o del prossimo congiunto. (Fattispecie relativa a deposizione che aveva mendacemente negato l'avvenuta locazione di beni immobili dal marito a terzi e che la difesa assumeva indotta dal timore di sanzioni amministrative e fiscali per il coniuge attesa la mancata registrazione dei relativi contratti).