(massima n. 1)
Nelle controversie relative a debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni il principio secondo cui il luogo del pagamento e, di conseguenza, il forum destinatae solutionis si determinano non in applicazione all'art. 1182 c.c., ma in applicazione alle norme di contabilitą pubblica e, quindi, con riferimento alla sede della tesoreria deputata al pagamento, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 e del D.L.vo n. 77 del 1995 in quanto pure secondo la nuova normativa al pagamento delle relative spese deve provvedere il tesoriere dell'ente, in base a mandato di pagamento (v. art. 29, D.L.vo n. 77 del 1995 cit.).