(massima n. 1)
In tema di IVA e con riguardo alla disciplina dei rimborsi, l'adempimento della relativa obbligazione da parte dell'amministrazione finanziaria deve ritenersi eseguito con conseguente liberazione dalla prestazione dovuta mediante l'emissione dell'ordinativo di pagamento (la cui esecuzione è poi affidata alla tesoreria), non essendo applicabile in materia tributaria la regola del pagamento al domicilio del creditore, stabilita dall'art. 1182 c.c. Ne consegue che anche alla luce del disposto dell'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, norma dettata in materia di imposte dirette, ma estensibile all'IVA, attesa l'analogia delle modalità di effettuazione dei rimborsi, il termine finale della decorrenza degli interessi sulle somme da rimborsare va individuato nella data in cui avviene la suddetta emissione del mandato di pagamento, restando irrilevanti, a tal fine, sia la data della comunicazione dell'emissione stessa al contribuente, sia quella dell'effettivo accredito della somma da rimborsare (il cui ritardo può, semmai, essere fonte di responsabilità per il tesoriere).