(massima n. 2)
L'attività di favoreggiamento di indagati per reati eversivi può essere aggravata ai sensi dell'art. 1 del D.L. 15 dicembre 1979 n. 625, conv. con L. 6 febbraio 1980 n. 15, indipendentemente dal tempo trascorso dai fatti. Infatti un'attività sistematicamente rivolta a salvaguardare dagli accertamenti dell'autorità giudiziaria un'intera struttura eversiva e il complesso dei collegamenti (anche istituzionali, sia pure in un contesto criminale) che ad essa facevano riferimento equivale a favorirne in qualche misura la stessa sopravvivenza. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante del fine eversivo per le condotte di favoreggiamento poste in essere per gli indagati per la strage di piazza Fontana).