(massima n. 1)
In tema di favoreggiamento personale, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attivitą delle associazioni previste dallo stesso articolo) non si applica automaticamente ogni qualvolta venga favorito l'appartenente a un'associazione mafiosa (situazione che di per sé configura la diversa aggravante prevista dal secondo comma dell'art. 378 c.p.), essendo invece necessario l'accertamento dell'oggettiva funzionalitą della condotta all'agevolazione dell'attivitą posta in essere dal sodalizio criminoso. (Fattispecie concernente la messa a disposizione di alcuni appartamenti, motivata da ragioni affettive, in favore di un latitante, appartenente ad associazione di tipo mafioso).