(massima n. 1)
In tema di favoreggiamento personale, sussiste l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991, qualora la condotta favoreggiatrice diretta ad aiutare taluno a sottrarsi alle ricerche dell'Autoritā sia posta in essere a vantaggio del capo clan, operante in un ambito territoriale nel quale la sua notorietā si presume diffusa, perché essa, sotto il profilo oggettivo, concretizza un aiuto all'associazione, la cui operativitā sarebbe compromessa dall'arresto dell'apice dirigenziale, mentre, sotto il profilo soggettivo, in quanto caratterizzata dal consapevole aiuto prestato al capo mafia, č indiscutibilmente sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione.