(massima n. 1)
Il comma 2 dell'art. 378 c.p. (favoreggiamento personale) non integra una figura autonoma di reato rispetto a quella di cui al comma 1 dello stesso articolo. Ciò in quanto, poiché gli elementi costitutivi essenziali delle due ipotesi criminose sono identici (condotta, evento ed elemento soggettivo), la previsione del comma 2 costituisce solo una forma circostanziata più grave di favoreggiamento, così come la previsione del successivo comma 3 dello stesso articolo integra una forma circostanziata più attenuata di favoreggiamento. In sostanza, le «varianti» configurate nei commi 2 e 3 dell'art. 378 c.p. costituiscono degli accidentalia delicti, nei quali alla maggiore o minore gravità dell'evento (visto nel suo aspetto pragmatico) viene rapportata una maggiore o minore entità della pena.