(massima n. 1)
In tema di rapporti tra partecipazione ad associazione per delinquere e favoreggiamento personale, premesso che non può escludersi, in linea di principio, la possibilità di concorso fra le due fattispecie criminose, deve ritenersi che le stesse si differenzino tra loro in quanto nella partecipazione ad associazione per delinquere il soggetto opera organicamente e sistematicamente con gli associati, come elemento strutturale del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività dello stesso o a perseguire coloro che vi partecipano, mentre nel favoreggiamento il soggetto aiuta in maniera episodica un associato, resosi responsabile di un reato (rientrante o meno che questo sia nel programma criminoso dell'associazione), ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa.