(massima n. 1)
In tema di favoreggiamento personale aggravato dalla circostanza di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, il fatto di favorire la latitanza di un personaggio di vertice di un'associazione mafiosa non determina, in ragione esclusivamente dell'importanza di questi all'interno dell'associazione e del predominio esercitato dal sodalizio sul territorio, la sussistenza dell'aggravante, dovendosi distinguere l'aiuto prestato alla persona da quello prestato all'associazione e potendosi ravvisare l'aggravante soltanto nel secondo caso, quando cioč si accerti la oggettiva funzionalitą della condotta all'agevolazione dell'attivitą posta in essere dall'organizzazione criminale.