(massima n. 1)
In tema di favoreggiamento personale, sussiste la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso (art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991), qualora la condotta sia posta in essere a vantaggio di un esponente di spicco di un'associazione di tipo mafioso, in quanto l'aiuto fornito al capo si concretizzi nell'agevolazione per dirigere da latitante l'associazione, così concretizzandosi un aiuto all'associazione la cui operatività sarebbe compromessa dal suo arresto, mentre, sotto il profilo soggettivo, non può revocarsi in dubbio l'intenzione dell'agente di favorire anche l'associazione allorché risulti che abbia prestato consapevolmente aiuto al capomafia. (Fattispecie relativa all'agevolazione, protrattasi per rilevanti periodi di tempo, di esponenti di spicco di "Cosa Nostra" attraverso l'ospitalità presso vari immobili di pertinenza dei favoreggiatori).