(massima n. 1)
Il dolo costitutivo del delitto di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) consiste nella coscienza e volontā di prestare aiuto ad una persona in relazione ad un reato commesso, per eludere le investigazioni o per sottrarsi alle ricerche. Pertanto, č irrilevante che il favoreggiatore ritenga che il reato sia stato commesso da una persona piuttosto che da un'altra o anche che conosca o meno l'autore del reato. (Fattispecie nella quale č stato ritenuto che risponde del reato la donna che, pur ignorando eventualmente che la persona ospitata dal marito sia latitante, tardi ad aprire la porta ai carabinieri che la ricercano e neghi la sua presenza nell'abitazione, alle loro reiterate richieste, consentendo cosė che essa si nasconda in soffitta).