(massima n. 1)
La differenza tra concorso nel reato e favoreggiamento va individuata con riferimento all'elemento psicologico, dimodoché é ravvisabile il concorso nel reato presupposto se l'agente non si limiti ad aiutare taluno a eludere le investigazioni dell'autoritą ma partecipi con animus socii all'attivitą concorsuale del reato, adoperandosi in funzione essenziale, o comunque apprezzabile, in rapporto di causalitą con l'evento. La distinzione opera anche riguardo a reati di natura permanente senza che tale natura del reato debba necessariamente comportare il concorso nel delitto. (Fattispecie in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione nella quale la Corte ha giudicato corretto l'operato del giudice di merito che aveva ritenuto la sussistenza del reato di favoreggiamento con riferimento al predetto reato permanente).