(massima n. 1)
La reticenza e il mendacio sulla identitą di chi ha compiuto un delitto, oggettivamente idonee a sviare e rallentare le indagini integrano il reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), essendo irrilevante che la polizia sia gią a conoscenza della identitą e della partecipazione al delitto della persona di cui fu sottaciuto il nome. Le investigazioni di polizia giudiziaria, infatti, sono finalizzate sia a prendere notizia dei reati e identificarne l'autore (ed una pluralitą di fonti concorre ad una indiscutibile identificazione), sia a «raccogliere quant'altro possa servire all'applicazione della legge penale» (artt. 219 c.p.p. del 1930 e 55 c.p.p.), cioč ad una compiuta ricostruzione dell'episodio criminoso.