(massima n. 1)
La condotta del reato di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), che č un reato di pericolo, deve consistere in un'attivitā che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, provocando quindi una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione affermativa della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di favoreggiamento con riferimento a condotta consistita nell'aver contribuito alla realizzazione di un bunker in favore di un soggetto latitante investito di un ruolo apicale all'interno di un sodalizio di tipo mafioso).