(massima n. 1)
Il delitto previsto dall'art. 374 bis cod.pen. costituisce reato di pericolo che si consuma anche a prescindere dalla presentazione della documentazione all'autoritą giudiziaria, a condizione che la destinazione delle false dichiarazioni ad essere prodotte all'A.G. possa essere desunta dal giudice da ogni elemento emergente dalla situazione concreta esaminata, sia testuale che contestuale.