(massima n. 1)
In materia di repressione delle attività illecite concernenti gli stupefacenti, il legislatore, con l'art. 97 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha introdotto, nei confronti degli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità speciali antidroga la speciale causa di giustificazione dell'acquisto simulato di droga. La detta esimente rende inoperante l'applicazione della circostanza attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa. E ciò sia per il principio di non contraddizione che non consente, ad uno stesso tempo, di accentuare il rigore della disciplina sugli stupefacenti, potenziando gli strumenti di lotta al narcotraffico ed attenuare, poi, la pena proprio nei confronti di quanti ne risultino responsabili in virtù delle prove acquisite attraverso l'attività svolta dal «simulato acquirente»; sia perché manca nel comportamento dei soggetti indicati nell'art. 97 del D.P.R. n. 309 del 1990 il requisito dell'illiceità e, dunque, il dolo di concorrere con la propria attività alla produzione dell'evento, in quanto l'attività indicata da detta norma è diretta non all'effettivo acquisto ma solo ad acquisire le prove sull'illecito traffico e sugli autori dello stesso, con ciò escludendosi che possa essere qualificata come causa concorrente alla produzione dell'evento; sia, infine, perché, in subiecta materia, l'ufficiale di polizia giudiziaria non assume il ruolo di persona offesa.