(massima n. 1)
Per l'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 5 c.p. non č sufficiente che la condotta della persona offesa si inserisca nella serie causale determinativa dell'evento ai sensi dell'art. 41 c.p. ma č altresė necessario che essa sia collegata con la condotta del colpevole anche sul piano della causalitā psicologica, oltre che su quello della causalitā materiale, nel senso che l'offeso deve avere voluto lo stesso evento avuto di mira dal soggetto attivo del reato. Dovendo la volontā della persona offesa convergere verso lo stesso accadimento che la sua condotta concorre a determinare, non basta ad integrare la detta attenuante una qualsiasi determinazione volitiva antigiuridica della stessa.