(massima n. 1)
L'attenuante di cui all'art. 62 n. 5 c.p., richiedendo la sussistenza del fatto doloso della persona offesa, rinvia, per la nozione del dolo, al precedente art. 43 e quindi presuppone che la persona offesa preveda e voglia l'evento dannoso come conseguenza della propria cooperazione attiva o passiva al fatto delittuoso dell'agente. (Nella specie č stata esclusa la ricorrenza dell'attenuante nella reazione a una rapina a mano armata da parte di un gioielliere che, al termine della colluttazione, finė ucciso dai rapinatori, sul rilievo che le confliggenti condotte della vittima e degli aggressori non costituivano elementi della medesima serie causale di produzione dell'evento, ma si ponevano in rapporto di mera occasionalitā, nel senso che la reazione della persona offesa rappresentava l'antecedente).