(massima n. 1)
L'attenuante di aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuitā, prevista dall'art. 62, n. 4, c.p., č compatibile con l'ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall'art. 648, secondo comma, c.p., solo se la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuitā del fatto che caratterizza l'ipotesi attenuata di ricettazione, perché ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio, l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4 č assorbita nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, secondo comma, c.p.