(massima n. 1)
In tema di tentativo, ai fini della concessione — con riferimento ai delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio — della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, devesi considerare il nocumento che il reato, ove consumato, avrebbe cagionato alla persona offesa, in rapporto all'oggetto materiale del reato stesso e non aver riguardo all'effetto conseguente al fatto materiale del tentativo.