(massima n. 1)
In tema di tentativo, ai fini della concessione con riferimento ai delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio della circostanza attenuante del danno di particolare tenuitą, devesi considerare il nocumento che il reato, ove consumato, avrebbe cagionato alla persona offesa, in rapporto all'oggetto materiale del reato stesso e non aver riguardo all'effetto conseguente al fatto materiale del tentativo.