(massima n. 1)
A seguito della nuova formulazione dell'art. 62, n. 4, c.p., recata dall'art. 2, L. 7 febbraio 1990, n. 19, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità può essere concessa non solo nei tradizionali reati contro il patrimonio, ma anche in quelli che «comunque offendono il patrimonio». Pertanto, poiché i reati ambientali possono cagionare danni economicamente valutabili, salvo la prova nel caso concreto, e tali danni possono presentare una maggiore o minore gravità, appare ragionevole in sede penale che di questa circostanza si possa tenere conto. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, il P.M. aveva lamentato la concessione dell'attenuante de qua per reati — opere edilizie in zona soggetta a vincolo paesistico senza concessione e senza nulla osta — dai quali non deriverebbero «danni economicamente valutabili»).