(massima n. 1)
Ai fini della concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuitą, prevista dall'art. 62 n. 4 c.p., nel caso di tentativo il giudice deve avere riguardo alle concrete modalitą dell'azione rimasta incompiuta o improduttiva di evento e a tutte le circostanze del fatto desumibili dalle risultanze processuali ed accertare che il reato, ove fosse stato consumato, avrebbe cagionato in modo diretto ed immediato un danno di speciale tenuitą.