(massima n. 1)
Quando gli elementi di fatto acquisiti al processo consentono di determinare in modo certo il valore del danno cagionato dal reato, ai fini dell'esclusione delle attenuanti del danno lieve e dell'intero risarcimento del danno č sufficiente ed assorbente tale dato ed a nulla rileva la diversa valutazione indicata dalla parte offesa.