(massima n. 1)
In tema di estinzione del reato per amnistia, l'art. 4, lett. d), del D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, laddove, per la determinazione della pena con riferimento al reato di furto ai fini dell'applicazione di tale causa estintiva deroga alla prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62, nn. 4 e 6, c.p. rispetto alle circostanze aggravanti previste dall'art. 625, nn. 1 e 4, comma 2, dello stesso codice, deve essere interpretato, non nel senso che la presenza di una di queste elimini l'effetto delle circostanze attenuanti, bensė nel senso che si tiene conto unicamente di una delle predette aggravanti, con esclusione di tutte le altre. Ne consegue che il furto tentato aggravato da una sola delle circostanze aggravanti previste nell'art. 625, nn. 1 e 4, seconda parte, c.p., e da altre di qualsiasi specie, in concorso di una delle due circostanze attenuanti di cui all'art. 62, nn. 4 e 6, dello stesso codice, č compreso nell'ambito di operativitā del D.P.R. n. 75 del 1990, essendo punito, ai sensi degli artt. 56, 624 e 625, comma 1, c.p., con la reclusione non superiore, nel massimo, a quattro anni.