(massima n. 1)
Ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., l'entitā del danno deve essere valutata con riferimento al complessivo pregiudizio economico subito dalla persona offesa, e non giā, al mero valore intrinseco dell'oggetto sottratto. (Fattispecie relativa a furto aggravato dall'uso di violenza sulle cose, consistente in effrazione della porta di un locale, in cui č stato ritenuto che si dovesse tenere conto, oltre che del valore della res sottratta, anche del pregiudizio arrecato con il danneggiamento cagionato).