(massima n. 1)
L'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. non è applicabile ai reati di cessione di sostanze stupefacenti. Se è vero che detta circostanza presuppone relativamente all'ipotesi dei delitti determinati da motivi di lucro, quali in astratto potrebbero essere quelli in materia di stupefacenti, il conseguimento di «un lucro di speciale tenuità», tuttavia il requisito dell'«evento dannoso» di speciale tenuità - pure richiesto dalla norma - si attaglia pur sempre ai reati che offendono il patrimonio, e non è configurabile nei reati in materia di sostanze stupefacenti. Tali reati, infatti, risultano lesivi dei valori costituzionali attinenti alla salute pubblica, alla sicurezza e all'ordine pubblico, nonché alla salvaguardia sociale.