(massima n. 1)
In tema di unificazione con il vincolo della continuazione di vari reati, per applicare una circostanza attenuante non č necessario che questa sia presente in ciascuno dei delitti facenti parte della fattispecie complessa, essendo sufficiente ch'essa ricorra in ordine al reato pił grave. (Fattispecie in cui, facendo applicazione di questo principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza della corte d'appello che non aveva applicato la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. in quanto ritenuta sussistente solo in ordine al reato di furto e non anche al delitto di tentata estorsione, valutato come pił grave).