(massima n. 1)
La circostanza attenuante comune prevista dall'art. 62 n.4 c.p. č configurabile anche con riferimento al delitto di cui all'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941 n. 633 (abusiva duplicazione, riproduzione, vendita, cessione o noleggio di opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, musicassette, videocassette e simili) qualora ricorrano simultaneamente la condizione del perseguimento (o del conseguimento), da parte dell'autore del reato, di un lucro di speciale tenuitā e quella della produzione, a detrimento della parte offesa, di un evento dannoso o di una situazione di pericolo, entrambi di speciale tenuitā. A tal fine il giudice č chiamato a verificare in concreto il presupposto della speciale tenuitā e la sua valutazione č censurabile in sede di legittimitā solo per mancanza o manifesta illogicitā della motivazione.