(massima n. 1)
L'attenuante di aver cagionato alla persona offesa del reato un danno patrimoniale di speciale tenuitā, prevista dall'art. 62 n. 4 c.p., č compatibile con l'ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall'art. 648, secondo comma, c.p. solo se la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuitā del fatto che caratterizza l'ipotesi attenuata di ricettazione, perché ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 č assorbita nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, secondo comma, c.p. (Nella fattispecie, relativa alla ricettazione di alcuni assegni inutilizzabili, la Corte ha escluso la applicabilitā dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. proprio in ragione del fatto che il giudice di merito aveva giā compiuto una valutazione relativa alla estrema tenuitā del valore patrimoniale del bene per riconoscere l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p.).