(massima n. 1)
Per la concessione dell'attenuante di cui al n. 4 dell'art. 62 c.p. può rilevare anche il criterio sussidiario del riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo, solo quando il danno, pur essendo di speciale tenuità oggettiva, può costituire un pregiudizio per la vittima, attese le sue disagiate condizioni economiche. (Nella specie, la Corte ha escluso che, ai fini della concessione della suddetta attenuante in relazione al furto ai danni di un supermercato di due bottiglie di champagne, potessero rilevare le condizioni economiche del soggetto passivo).