(massima n. 1)
La circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuitą di cui all'art. 62, n. 4, c.p. č applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensivitą o disvalore sociale, ed č compatibile con l'attenuante ad effetto speciale del fatto di lieve entitą, prevista dall'art. 73, comma quinto, D.P.R. n. 309/1990. (Fattispecie relativa alla vendita di due dosi di marijuana per la somma di euro 40,00, in cui la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione della Corte distrettuale in ordine all'esclusione del riconoscimento dell'attenuante "de qua").