(massima n. 1)
L'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, ai sensi degli artt. 1182, terzo comma, e 1183 cod. civ., si perfeziona nel luogo e nel tempo in cui il creditore entra in concreto nella disponibilitą della somma di denaro. (In applicazione del riportato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto, ritenendo che alla data di intimazione dello sfratto, e, quindi, della domanda di risoluzione per inadempimento, la morositą nel pagamento della rata del canone di locazione era in atto e il bonifico bancario non era idoneo ad assicurare il tempestivo adempimento secondo gli obblighi contrattuali).