(massima n. 1)
Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuitą é applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalitą del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima. (Fattispecie relativa al tentativo di furto di monete custodite in apposito cassetto di un distributore automatico di bevande).