(massima n. 1)
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuitą č applicabile anche ai reati che offendono la fede pubblica in quanto riferibile, in virtł del tenore testuale assunto dall'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. a seguito della modifica introdotta dall'art. 2 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, a tutti i delitti determinati da motivi di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene tutelato, purché la speciale tenuitą riguardi sia l'entitą del lucro (conseguendo o conseguito dall'agente), sia l'entitą dell'evento dannoso o pericoloso subito dalla vittima. (Fattispecie relativa al delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).