(massima n. 1)
L'attenuante della provocazione concerne reati aventi carattere per sé stesso reattivo a danno del provocatore, tra i quali non rientrano le violazioni alla legge sulle armi che sono punite indipendentemente dall'indagine se l'autore abbia voluto usare delle armi stesse come mezzo per reagire contro una persona. (Sulla scorta del principio di cui in massima la Cassazione ha ritenuto legittimo il diniego della concessione dell'attenuante in questione al colpevole di reati di detenzione e porto abusivo di armi da sparo cal. 7,65).