(massima n. 1)
L'obbligazione avente per oggetto la redazione di un rapporto circa il risultato di prove sperimentali da eseguirsi da un contraente nell'interesse dell'altro non configura un'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata (da adempiersi, ex art. 1182, comma secondo, c.c., nel luogo in cui la cosa si trovava quando l'obbligazione è sorta), sia perché la predisposizione del rapporto non può confondersi con il documento (come res) che lo contiene, sia perché la norma citata presuppone la preesistenza della cosa rispetto al sorgere dell'obbligazione. In applicazione del principio generale dettato dall'art. 1334 c.c. per gli atti unilaterali, l'atto di adempimento di tale obbligazione, avendo per contenuto date informazioni e per scopo quello di procurarne la conoscenza ad un determinato destinatario, può dirsi eseguito soltanto allorché sia pervenuto a conoscenza della persona alla quale è destinato o sia stato reso conoscibile a costei in quanto giunto al suo indirizzo. Conseguentemente, ove né la convenzione né gli usi normativi determinino il luogo nel quale l'obbligazione in questione deve essere adempiuta al domicilio del creditore — e, correlativamente, in tale luogo si determina, soccorre, ai fini della determinazione del locus solutionis, il criterio sussidiario, posto dal primo comma dell'art. 1182 c.c., del luogo desumibile dalla natura della prestazione ed, in concreto, identificabile nel domicilio del creditore.