(massima n. 1)
Per la sussistenza dell'attenuante della provocazione è necessario che il reato sia stato commesso in un vero e proprio stato d'ira determinato da un fatto altrui che deve essere obiettivamente ingiusto. Inoltre, anche senza che vi debba essere un rapporto di proporzionalità tra reazione e fatto ingiusto altrui, è comunque necessario che la reazione sia in qualche modo adeguata all'offesa, al fine di lasciar desumere l'esistenza di un nesso di causalità tra i due fatti e non di mera occasionalità.