(massima n. 1)
Ai fini della applicabilitā dell'attenuante della provocazione, uno stato d'animo caratterizzato da odio e rancore non č sufficiente ad integrare lo stato d'ira che l'art. 62 n. 2 del codice penale prevede quale elemento costitutivo dell'attenuante stessa. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione della corte di merito che aveva negato la concessione dell'attenuante, in questione all'imputato il quale, in conseguenza di un litigio, si era reso responsabile di lesioni personali pluriaggravate in danno di un individuo presso il quale si era in precedenza recato con intento punitivo ritenendolo autore di un furto).