(massima n. 1)
La circostanza attenuante della provocazione č configurabile solo in presenza di una situazione iniziale di legittimitā o, almeno, di non illiceitā dell'offensore, confliggente con una opposta condizione di illiceitā dell'offeso e qualificata da un intento reattivo a siffatta situazione di illiceitā. Ne consegue che essa non č applicabile a favore dell'autore di un delitto quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato determinato a sua volta da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di reciproche provocazioni.