(massima n. 1)
Sussiste la circostanza attenuante comune della provocazione (art. 62, n. 2, c.p.) anche quando la reazione iraconda non segua immediatamente il fatto ingiusto — a differenza di quel che richiede l'esimente di cui all'art. 599 c.p. nel delitto di diffamazione — ma consegua ad un accumulo di rancore, per effetto di reiterati comportamenti ingiusti, esplodendo, anche a distanza di tempo, in occasione di un episodio scatenante.