(massima n. 1)
Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, non integra il fatto ingiusto altrui richiesto dall'art. 62 n. 2 c.p. la mancata corresponsione del compenso pattuito per una prestazione carnale, in considerazione del carattere turpe dell'azione di chi si prostituisce e di chi ne compra i favori sessuali. (Fattispecie relativa a omicidio della persona che aveva rifiutato di corrispondere all'autore del reato, che esercitava la prostituzione, l'intera somma pattuita come prezzo del rapporto sessuale).