(massima n. 1)
L'attenuante di cui all'art. 62, n. 1, c.p. non ricorre quando il movente del fatto, pur prestandosi ad una generica valutazione positiva sul piano della comune coscienza etica e della solidarietą sociale, non si presenti con caratteri di particolare intensitą e non si differenzi, in conseguenza, dai motivi che normalmente possono indurre il soggetto a delinquere; ne consegue che non sussiste la situazione considerata dalla norma nell'azione di colui che commette un fatto illecito allo scopo di alleviare le condizioni economiche disagiate, proprie o di congiunti, perché tale scopo non costituisce un motivo di eccezione, quale quello richiesto dalla legge, ma rappresenta uno dei naturali moventi che comunemente possono indurre a commettere un reato.