(massima n. 1)
Non può essere riconosciuta l'attenuante del motivo di particolare valore morale o sociale a chi uccida il coniuge venuto meno all'obbligo di fedeltà, non essendo l'omicidio del coniuge un atto idoneo a reintegrare l'ordine familiare turbato, ma rappresentando solo l'espressione di un malinteso senso dell'onore e di un'esasperata valutazione della propria dignità e di quella della propria famiglia.