(massima n. 1)
Non può essere riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p. nel caso di danneggiamento e furto di beni come conseguenza di una manifestazione contro la guerra, posto che le motivazioni politiche ispiratrici di comportamenti criminosi non possono venire in considerazione ai fini dell'attenuazione del trattamento sanzionatorio.