(massima n. 1)
In tema di aggravante dell'abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di un culto, non è necessario che il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, ma è sufficiente che a facilitarlo siano serviti l'autorità ed il prestigio che la qualità sacerdotale, di per sé, conferisce e che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualità. (Nella specie la corte ha ritenuto sussistente la aggravante in riferimento a truffe commesse da un ministro del culto, confessore e padre spirituale della vittima).