(massima n. 1)
In riferimento alla circostanza aggravante speciale prevista dall'art. 576, n. 3 c.p., l'evaso deve considerarsi equiparato al latitante sia perché, come questi, costituisce un grave e costante pericolo sociale per le stesse condizioni di vita, cui lo costringe il suo stato di permanente ribellione all'ordine costituito, sia perché egli si sottrae all'esecuzione dell'ordine di carcerazione, interrompendo tale esecuzione dopo il suo inizio. Ne consegue che l'applicazione della circostanza di cui all'art. 61, n. 6, c.p., identica nel contenuto a quella più sopra indicata, avendo validità anche ai fini sostanziali oltre che processuali, si può verificare nell'ipotesi di reati commessi dall'imputato dopo che questi sia evaso dalla colonia agricola e non solo quando risulti colpito, in quanto associato per delinquere, da provvedimento di cattura, di arresto o di carcerazione. (Fattispecie in tema di rapina ed altro).