(massima n. 1)
La duplice valutazione dello stato di latitanza dell'imputato č del tutto compatibile quando esso venga in considerazione per fini diversi. (Nella specie la latitanza č stata ritenuta legittimamente valutata sia agli effetti dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 6, c.p. che ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche).