(massima n. 1)
Ai fini della integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, č sufficiente la coscienza e volontā dell'agente di compiere l'azione in presenza di obiettive circostanze favorevoli o agevolatrici della condotta criminosa, mentre non č necessario che l'approfittamento di tali circostanze sia sorretto da dolo specifico, o, comunque, che la situazione determinata dalle stesse sia stata ad arte ricercata o indotta.