(massima n. 1)
Per la configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 4 c.p. (l'aver adoperato sevizie e l'aver agito con crudeltà verso le persone), è necessario che emerga l'aspetto morale della crudeltà. Essa infatti ricorre non solo quando le modalità dell'azione manifestino la volontà di infliggere speciali tormenti o sofferenze alla vittima per il solo piacere di vederla soffrire — il che caratterizza concretamente le sevizie — ma anche quando si dimostri assenza completa di ogni sentimento di compassione e di pietà che sono propri dell'uomo civile.